Art. 12.
(Funzioni e compiti delle regioni).

      1. Le regioni hanno i compiti e le funzioni concernenti:

          a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo dell'apprendimento permanente, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente di cui all'articolo 14, secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale;

          b) la ripartizione delle funzioni tra gli enti locali;

          c) la promozione della qualità e dell'innovazione degli interventi;

          d) il sistema di valutazione dell'offerta di apprendimento formativo;

          e) lo sviluppo del sistema informativo regionale;

          f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione iniziale e continua delle diverse figure professionali impegnate nelle attività di apprendimento permanente, per quanto di competenza;

          g) la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto

 

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previsto dal Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente.