1. Le regioni hanno i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo dell'apprendimento permanente, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente di cui all'articolo 14, secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale;
b) la ripartizione delle funzioni tra gli enti locali;
c) la promozione della qualità e dell'innovazione degli interventi;
d) il sistema di valutazione dell'offerta di apprendimento formativo;
e) lo sviluppo del sistema informativo regionale;
f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione iniziale e continua delle diverse figure professionali impegnate nelle attività di apprendimento permanente, per quanto di competenza;
g) la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto